FAQ
CAS.SA.COLF è uno strumento contrattuale che i sindacati dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro hanno costituito per fornire prestazioni sanitarie ai propri iscritti.
Il Datore di Lavoro ed il Lavoratore, risultano iscritti, dal momento in cui viene effettuato il primo versamento dei contributi di assistenza contrattuale. Non vi è alcuna modulistica da compilare ed inviare.
Si, l’Art. 53 del CCNL obbliga i Datori di Lavoro ed i Lavoratori al pagamento della quota dei contributi di assistenza contrattuale. Il mancato pagamento dei contributi contrattuali preclude l’accesso alle prestazioni. La procedura di versamento è a carico del Datore di Lavoro.
Le quote di assistenza contrattuale si versano con cadenza trimestrale unitamente al PagoPa INPS. Per effettuare il versamento è necessario rielaborare il PagoPa selezionando il codice organizzazione FONDOCOLF F2 ed inserendo il relativo valore economico delle ore retribuite nel trimestre. La procedura di versamento è a carico del Datore di Lavoro. Per una maggiore praticità, si può visionare il video tutorial in homepage “Come inserire il CODICE F2”. Non è prevista altra forma di versamento.
L’entità del contributo è definita dal Contratto nazionale di categoria. L’art. 53 prevede la quota di € 0,06 per ogni ora retribuita, di cui € 0,02 a carico del Lavoratore e € 0,04 a carico del Datore di Lavoro. La procedura di versamento è a carico del Datore di Lavoro.
Si, è possibile versare volontariamente quote superiori a quanto previsto dal CCNL in modo da raggiungere la soglia minima di € 25,00 in 4 trimestri. La procedura da seguire per il versamento integrativo è la stessa, si dovrà aggiungere manualmente l’importo sul PagoPa ma, anziché versare la cifra risultante dalla moltiplicazione delle ore per € 0,06, si dovrà inserire l’importo desiderato. N.B. lo spazio dedicato al valore economico della quota di assistenza contrattuale non è bloccante.
Si, è possibile. Il Comitato Esecutivo di CAS.SA.COLF ha deliberato la possibilità per i Datori di Lavoro di poter recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali fino ad un massimo di due trimestri esclusivamente con il trimestre successivo a quello/i in cui si è verificato il mancato versamento dei contributi. Tale possibilità è riservata ESCLUSIVAMENTE se il trimestre precedente a quello/i da recuperare sia stato versato comprensivo del contributo CAS.SA.COLF.
Vale a dire se è stato versato il trimestre precedente a quello/i non versato/i (comprensivo del contributo CAS.SA.COLF), si potrà recuperare il mancato versamento del/dei trimestre/i SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con il trimestre successivo.
Esempio:
- pagato il 4 trim. 2020 – non pagati il 1° ed il 2° trim 2021
- possibilità di recuperare con il 3° trimestre 2021 i trim. precedenti
- ore retribuite 1° trim = 325 x € 0,06= 19,50 (non versati)
- ore retribuite 2° trim = 325 x € 0,06= 19,50 (non versati)
- ore retribuite 3° trim = 325 x € 0,06= 19,50+19,50+19,50= € 58,50 da versare
NON SONO PREVISTE ALTRE MODALITA’ DI RECUPERO
Si, la soglia minima di € 25,00 può essere raggiunta sommando i contributi di assistenza contrattuale versati da uno o più Datori di Lavoro relativamente ai quattro trimestri precedenti il trimestre in cui è occorso l’evento – o in alternativa ai tre trimestri precedenti più il trimestre durante il quale è occorso l’evento. Ciò vale anche per il Datore di Lavoro che abbia attivato più rapporti contemporaneamente.
No, le quote di assistenza contrattuale non sono fiscalmente né deducibili né detraibili.
PRESTAZIONI ORDINARIE
In caso di prima iscrizione gli eventi occorsi durante il primo trimestre non sono rimborsabili, il diritto alle prestazioni scatta a partire dal 2° trimestre di versamento ma le richieste di rimborso potranno essere erogate solo dopo aver versato 4 trimestri consecutivi ed aver raggiunto la soglia minima di € 25,00.
PRESTAZIONI IN CONVENZIONE
Il diritto alle prestazioni scatta al raggiungimento di 4 trimestri consecutivi di versamento e della soglia minima di € 25,00.
Consultando le pagine di questo sito, contattando i numeri 06 85358034 – 06 85358048 – 800 1000 26, scrivendo all’indirizzo email info@cassacolf.it o rivolgendosi alle sedi sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro della Sua città.
La richiesta può essere spedita:
- attraverso la nostra area riservata MyCAS.SA.COLF
- tramite posta elettronica:
- per pratiche ordinarie: pratiche@cassacolf.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: CAS.SA.COLF Via Tagliamento, 29 – 00198 – Roma
Per l’invio tramite posta ordinaria o e-mail è sufficiente scaricare la modulistica dal sito (sezione MODULISTICA), compilarla per intero ed allegare copia del documento d’identità, copia dei bollettini INPS dei 4 trimestri precedenti l’evento e la documentazione medica per la quale si intende chiedere il rimborso. Non è necessario allegare copia della cartella clinica; eventuale documentazione mancante verrà richiesta dagli uffici della Cassa.
Per l’invio tramite area riservata MyCassacolf, dopo aver compilato i dati anagrafici e aver prestato il consenso all’utilizzo dei dati sensibili, è sufficiente allegare copia del documento d’identità, copia dei bollettini INPS dei 4 trimestri precedenti l’evento e la documentazione medica per la quale si intende chiedere il rimborso.
No. L’i iscrizione a CAS.SA.COLF si determina verificando la presenza del codice organizzazione (codice F2) sui PagoPa. Precisiamo che la sola trattenuta in busta paga del contributo CAS.SA.COLF non è sinonimo dell’effettiva iscrizione alla Cassa.
Per accedere alle prestazioni CAS.SA.COLF, bisogna aver raggiunto la soglia minima di versamento del contributo di assistenza contrattuale (codice F2) pari a € 25,00 sommando:
i 4 trimestri precedenti il trimestre in cui si è verificato l’evento,
o in alternativa:
i 3 trimestri precedenti il trimestre in cui si è verificato l’evento più il trimestre in cui si è verificato l’evento.
Si. In caso di ricovero ospedaliero avvenuto fuori dal territorio nazionale, oltre a tutta la documentazione prevista sarà necessario allegare sia i documenti in lingua originale che le relative traduzioni in carta libera. Le uniche prestazioni a cui non si può accedere sono quelle relative al rimborso delle spese mediche poiché il rimborso si riferisce SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a ticket effettuati presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
No. Le prestazioni erogate da CAS.SA.COLF sono SOLO ed ESCLUSIVAMENTE rivolte agli iscritti, non sono previste prestazioni a favore di terzi. I beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 6 (ISCRITTI – BENEFICIARI) che, in caso di decesso del dipendente, sono gli eventuali eredi.
No. Le prestazioni che CAS.SA.COLF eroga in convenzione con Unisalute non sono di tipo rimborsuale (indiretto), ma ad accesso diretto. Per poterne usufruire l’iscritto deve prenotare la prestazione contattando il numero verde (800 1000 26) ed effettuare la prestazione in un centro convenzionato con Unisalute senza sostenere alcun esborso di denaro perché i pagamenti delle prestazioni avvengono direttamente tra UniSalute e la struttura convenzionata.
No. CAS.SA.COLF provvede a rimborsare in maniera diretta ed integralmente ai dipendenti iscritti i ticket sanitari, nel limite di € 500,00 per persona e per anno civile, effettuate presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, ad esclusione di:
- ticket relativi ad analisi ematiche;
- ticket relativi ad analisi di laboratorio (feci/urine);
- farmaci;
- ticket non specificati (ricevute di pagamento che non riportano le specifiche delle prestazioni effettuate).
Resta inteso che per tutte le prestazioni effettuate privatamente non è previsto alcun rimborso, fatta eccezione per:
- spese sostenute durante il periodo di gravidanza;
- trattamenti fisioterapici;
- ausili medici ortopedici:
- prestazioni psicologiche e/o psicoterapeutiche.
Si. La richiesta deve essere effettuata entro 12 mesi dal termine dell’evento. Superato il termine dei 12 mesi, non è più possibile inoltrare la richiesta.
No. L’indennità di convalescenza viene erogata solo ed esclusivamente a seguito di un ricovero ospedaliero (anche in forma di Day Hospital/OBI) ma non in caso di accesso al pronto soccorso.
La richiesta può essere spedita:
- attraverso la nostra area riservata MyCAS.SA.COLF
- tramite posta elettronica: pratichedatori@cassacolf.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: CAS.SA.COLF Via Tagliamento, 29 – 00198 – Roma
Per l’invio tramite posta ordinaria o e-mail è sufficiente scaricare il modulo richiesta prestazioni datore di lavoro dal sito (sezione MODULISTICA), compilarlo per intero ed allegare copia del documento d’identità, copia dei 4 trimestri precedenti l’evento e la documentazione per la quale si intende chiedere il rimborso. Non è necessario allegare copia della cartella clinica; eventuale documentazione mancante verrà richiesta dagli uffici della Cassa.
Per l’invio tramite area riservata MyCassacolf, dopo aver compilato i dati anagrafici e aver prestato il consenso all’utilizzo dei dati sensibili, è sufficiente allegare il modulo richiesta prestazioni datore di lavoro (sezione MODULISTICA del sito), copia del documento d’identità, copia dei 4 trimestri precedenti l’evento e la documentazione per la quale si intende chiedere il rimborso.
La prestazione è rivolta a tutti i Datori di Lavoro che solo a partire dalla data del 1° Luglio 2021 abbiano manifestato uno stato di non autosufficienza permanente con un punteggio del questionario di valutazione (allegato A) uguale o superiore a 40 punti.
Esempio 1: 2015 punteggio del questionario di valutazione inferiore a 40 punti.
1° luglio 2021 punteggio del questionario di valutazione uguale o superiore a 40 punti = ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
Esempio 2: 2019 punteggio del questionario di valutazione uguale o superiore a 40 punti = MANCATO ACCESSO ALLA
PRESTAZIONE
(Per maggiori informazioni, la invitiamo a leggere quanto previsto all’art 8.1.5 del regolamento)
Non ci sono limiti di età per accesso alla prestazione.
Il regolamento ad oggi non consente di erogare prestazioni a soggetti terzi (familiari o tutori legali) del Datore di Lavoro formale. Discorso diverso se il Datore di Lavoro formale è persona non autosufficiente assistito da amministratore di sostegno o tutore/curatore. In tal caso il Datore di Lavoro deve comunque essere la persona non autosufficiente che richiede la prestazione ma ovviamente tutti gli atti gestori possono essere compiuti da chi lo assiste in nome e per conto dell’assistito.
Occorre inviare il certificato di maternità della Lavoratrice da sostituire, la denuncia INPS del nuovo rapporto di lavoro, cedolino paga e/o bollettino INPS intestato alla nuova Lavoratrice. Il massile della prestazione è di € 300,00 una tantum.
In caso di rivalsa Inail, a seguito di infortunio o decesso del Lavoratore, CAS.SA.COLF interviene per coprire le spese sostenute dal Datore di Lavoro per un massimo di € 25.000,00 annui.
CAS.SA.COLF rimborsa al Datore di Lavoro le spese sostenute in caso di danni causati dalla Lavoratrice a cose o persone.
Ai fini del rimborso non sono considerati terzi le persone iscritte nello stato di famiglia del Datore di Lavoro e del Lavoratore.
Per la presente garanzia il massimale annuo è di € 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) nei seguenti limiti: € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) annui per danni a cose e € 20.000,00 (Euro Ventimila/00) annui per danni alla persona.
Non sono rimborsabili spese diverse dal mero danno a cose o persone